Lo Statuto

Statuto dell’Associazione
Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici di Bologna
Ente del Terzo Settore e Associazione di Promozione Sociale
in sigla ANGSA Bologna ETS APS
Art. 1
Costituzione, denominazione, logo, sede e durata

E’ costituita, ai sensi della legge nazionale 6 giugno 2016 n.106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche una Associazione di Promozione Sociale denominata: “Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici di Bologna Ente del Terzo Settore e Associazione di Promozione Sociale” in sigla “ANGSA Bologna ETS APS”.

L’Associazione è libera, indipendente, apolitica, aconfessionale, dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale, non può distribuire utili o svolgere funzioni creditizie e può richiedere la forma giuridica di associazione riconosciuta e regolamentata dagli articoli 11 e seguenti del codice civile

ANGSA Bologna aderisce ad ANGSA Emilia Romagna c.f 91203600373 e ad ANGSA Nazionale c.f. 00369760525 dalle quali deriva il diritto a usare denominazione, sigla “ANGSA” e logo (sigla in lettere in azzurro circondata da un ovale in azzurro) condividendone senza riserve le finalità e le modalità statutarie anche conseguenti al loro adeguamento alla riforma del Terzo Settore di cui alla legge 106/2016, al D.Lgs. 117/2017 e decreti attuativi.

Nell’ambito dell’area metropolitana bolognese il trasferimento della sede non comporta modifica statuaria e potrà essere deciso con delibera dell’Assemblea ordinaria dei Soci mentre per il trasferimento della sede al di fuori dell’area metropolitana bolognese occorrerà la delibera dell’Assemblea straordinaria dei Soci.
La sede legale è in Bologna alla Via degli Ortolani, 12/3 D.
Sedi operative e Sezioni operative possono esser attivate con delibera dell’Assemblea ordinaria dei Soci senza modifica statutaria.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2
Finalità e attività
L’Associazione operante senza fini di lucro è costituita tra genitori, familiari, amministratori di sostegno, tutori, sostenitori e amici di persone con autismo per dare speranze di un futuro sereno e dignitoso alle persone con autismo tutelando i loro diritti ad avere diagnosi tempestiva, immediato trattamento abilitativo, educazione speciale, istruzione e formazione adeguate, inserimento lavorativo adeguato alle potenzialità, vita dignitosa il più possibile autonoma e massima inclusione in famiglia, scuola, lavoro e società anche promuovendo interventi e progetti ausiliari e sussidiari, educativi, assistenziali, sociali e sanitari.
Si intende per autismo la sindrome identificata dalla definizione formulata nelle classificazioni internazionali DSM (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali ovvero Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders della Società Psichiatrica Americana ovvero American Psychiatric Association) e ICD (International Classification of Deseases and Disorders ovvero Classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ovvero OMS-WHO).

Tutte le attività dell’Associazione sono finalizzate alla promozione della persona con autismo e al sostegno dei suoi valori.

L’Associazione persegue le suddette finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a promuovere una corretta etica del rapporto sociale ed aggregativo, integrando in comune la propria personalità, promuovendo attività culturali e artistiche nel campo della promozione sociale, assistenziale, turistica, ricreativa e di formazione extrascolastica della persona ritenute utili alla costituzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell’educazione permanente valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà.
Per la realizzazione dello scopo prefissato e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di effettuare:
1) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, e successive modificazioni;
3) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
4) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
5) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
6) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
7) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
8) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
9) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
10) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore delle persone con autismo l’Associazione procederà in via principale a:
a) analizzare i bisogni socio-assistenziali ed educativi presenti nel territorio;
b) elaborare progetti mirati d’intervento rivolti a: bambini, adolescenti, giovani, adulti, anziani e stranieri a rischio di emarginazione sociale per un loro reinserimento;
c) elaborare progetti d’intervento rivolti più in generale a quei soggetti aventi caratteristiche psico-fisiche particolarmente invalidanti, situazioni di devianza, di degrado o disagio economico-familiare o di emarginazione ex legge 106/2016;
d) informare e sensibilizzare il territorio sulle problematiche sociali, attivare progetti finalizzati alla migliore formazione giovanile negli aspetti scuola-lavoro, il tutto anche mediante un’azione di collegamento con i servizi sanitari, educativi e scolastici;
e) fornire consulenza psicopedagogica e psicologica, attraverso l’operato di personale professionista sia socio che non, ad enti, persone fisiche in condizione di svantaggio, altre società o associazioni riconosciute e non che possano necessitare e beneficiare di tale servizio;
f) elaborare e promuovere progetti d’intervento sia scolastico che extrascolastico rivolti a bambini, adolescenti e giovani in condizione di svantaggio nel senso precedentemente specificato, al fine di favorire la socializzazione, la cooperazione e l’integrazione per un positivo inserimento nella vita aggregativa;
g) promuovere percorsi virtuosi relativamente all’implementazione di virtuose didattiche inclusive;
h) promuovere e gestire attività ricreative ed educative per il tempo libero compreso percorsi sportivi, ludico-motori, sensoriali-motori e di coordinamento psicofisico per il benessere individuale e collettivo;
i) organizzare e gestire strutture per attività specificatamente rivolte a: persone disabili, minori, adulti ed anziani in condizione di disagio e a rischio di emarginazione e criminalità;
j) organizzare, partecipare o promuovere corsi di aggiornamento e formazione rivolti a studenti, insegnanti, educatori o operatori, sia soci che non per l’accrescimento professionale e il miglioramento dei servizi potenzialmente rendibili;
k) creare un collegamento tra le famiglie e valorizzarne le potenzialità terapeutiche ed il valore essenziale come primaria componente educativa;
l) sostenere, stimolare e collaborare con equipe scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi su autismo sue cause e possibili rimedi;
m) promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell’assistenza sanitaria e sociale, nell’educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all’integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società;
n) promuovere la diffusione dell’informazione a livello di opinione pubblica, di genitori ed operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dell’autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell’arte delle più recenti conoscenze;
o) stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni e accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura, ecc.) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive e/o di avviamento al lavoro allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali;
p) promuovere, costituire, amministrare strutture riabilitative, sociosanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto; strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni delle persone con autismo e dei disabili intellettivi e relazionali;
q) stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone con autismo e dei disabili intellettivi e relazionali;
r) stabilire intese e rapporti di collaborazione e federazione con associazioni italiane e straniere di cui si condividono pienamente gli obbiettivi;
s) organizzare e gestire strutture ed attuare nelle stesse servizi che fungono da ausilio e richiamo per la pratica dell’attività sportiva e per lo svolgimento delle attività sportive anche gestendo direttamente o indirettamente servizi e strutture per lo svolgimento delle attività sportive, fisiche e intellettuali in diretta attuazione degli scopi associativi;
t) partecipare a tavoli e comitati sia privati che pubblici presso aziende sociali e sanitarie, Comuni, Provincie, Regioni, Città Metropolitane e altri enti locali anche non territoriali.
u) realizzare e proporre sul territorio nazionale ed estero corsi allestiti anche direttamente dai soci con lo scopo di diffondere le esperienze acquisite e sostenere economicamente tutte le iniziative formative e culturali dell’Associazione;
v) realizzare spettacoli, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari;
w) sostenere iniziative educative, promuovendo e organizzando seminari e corsi per giovani, ragazzi, adulti e anziani in difficoltà;
x) sostenere e finanziare attività culturali-formative-educative nei riguardi dei più poveri sia sul territorio nazionale che estero;
y) collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati, enti locali e istituti universitari per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi.

Per le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore delle persone con autismo l’Associazione procederà in via strumentale o secondaria a:
I) produrre, divulgare e promuovere testi e rappresentazioni musicali, di teatro, monologhi, concerti , letture di testi e di poesie, performance, cinema, video, creazioni multimediali ed arti musicali, figurative e letterarie;
II) partecipare con altre associazioni del Terzo Settore trasferendo temporaneamente alle stesse, anche a titolo oneroso, strumentalità o conoscenze gestionali o organizzative;
III) istituire e gestire anche con altri Enti del terzo Settore corsi di formazione rivolti ai tecnici e agli operatori, teorici e pratici a tutti i livelli organizzando servizi per scuole di ogni grado nonché corsi scolastici e prescolastici per docenti, studenti, lavoratori, ecc;
IV) svolgere corsi di aggiornamento e di perfezionamento culturale e professionale;
V) acquistare beni mobili e immobili;
VI) fornire servizi specifici nel settore sociale e sanitario in genere;
VII) organizzare gruppi di lavoro anche a livello scientifico su temi artistici e teatrali nei loro aspetti politici, economici, religiosi, educativi e culturali in genere;
VIII) promuovere viaggi e scambi culturali in Italia o con l’estero;
IX) predisporre centri di documentazione, a servizio degli associati e dei cittadini nonché formare un efficiente servizio di pubblica lettura per tutti coloro che sono interessati ad attività di studi e ricerca;
X) provvedere all’acquisto e alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, costumi e attrezzature teatrali e cinematografiche, materiale vario di interesse culturale a beneficio degli associati e di tutti gli interessati;
XI) orientare gli associati e il pubblico nel campo della editoria e in merito a pubblicazioni di loro interesse;
XII) svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre d’arte, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali in ambito regionale, nazionale ed estero;
XIII) stipulare convenzioni con enti pubblici, istituti scolastici, Fondazioni, Istituzioni, e privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi nell’ambito dei propri scopi istituzionali;
XIV) favorire la nascita di enti e gruppi che anche per singoli settori si propongono scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione all’Associazione;
XV) promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l’edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche; pubblicare inoltre notiziari, indagini, ricerche, studi e bibliografie.
XVI) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente o quelle ad esse direttamente connesse sono rivolte agli associati e a terzi, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3
Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
1) quote e contributi degli associati;
2) eredità, donazioni e legati;
3) finanziamenti e contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
4) finanziamenti e contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, manifestazioni culturali, eventi, sottoscrizioni anche a premi);
9) finanziamenti, convenzioni o accordi con Istituzioni scolastiche, Fondazioni e Istituzioni sociali, assistenziali, sanitarie o umanitarie;
10) edizioni, redazioni o vendita di libri, pubblicazioni, atti di convegni, riviste di seminari nonché studi e ricerche compiute che per la loro natura o contenuto siano in qualche modo attinenti o riferibili al perseguimento del proprio scopo sociale;
11) operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, commerciale e finanziaria, ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell’oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo in quanto integrative delle stesso;
12) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Il fondo comune costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1°gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

Art. 4
Membri dell’Associazione
All’associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto.
I soci hanno stessi diritti e stessi doveri; eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.
Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche pubbliche e private senza scopo di lucro o economico.
Il numero degli aderenti è illimitato.
Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
E’ altresì possibile associare Enti, Amministrazioni, Fondazioni, Istituzioni, Comitati, Istituzioni scolastiche pubbliche e private.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L’ammissione a socio deliberata dal Consiglio direttivo è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa con contestuale rilascio della tessera associativa.
L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
Le domande di ammissione all’associazione presentate da minorenni ovvero da maggiorenni con amministratore di sostegno ovvero con altro tutore dovranno essere controfirmate rispettivamente dall’esercente la responsabilità genitoriale ovvero dall’amministratore di sostegno ovvero dal tutore.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
La qualità di socio si perde:
– per decesso;
– per recesso;
– per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi due mesi dal sollecito;
– per esclusione:
i. per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
ii. per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi consentendo facoltà di replica. Sull’esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione con ogni mezzo che dia certezza del ricevimento. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6
Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto a:
– partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
– godere dell’elettorato attivo e passivo se maggiorenni; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
– prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.
I soci sono obbligati a:
– osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
– astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
– versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
– contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7
Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio direttivo;
– il Presidente;
– il vice Presidente;
– il Collegio dei revisori o il Revisore dei conti unico (non obbligatori).
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 8
L’Assemblea
L’assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea ovvero informatica da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano intervenuti o rappresentati almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
L’Assemblea ordinaria:
– nomina i componenti del Consiglio direttivo;
– approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
– stabilisce l’entità della quota associativa; per Enti, Amministrazioni, Fondazioni, Istituzioni, Comitati, Istituzioni scolastiche pubbliche e private l’importo della quota sociale annuale è stabilita nell’ambito di protocolli d’intesa o convenzioni con i tali enti aventi personalità giuridica;
– elegge eventualmente i membri del Collegio dei revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale organo;
– si esprime sull’esclusione dei soci dall’Associazione;
– si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
– delibera sull’attivazione di sedi operative e sezioni operative, sul loro funzionamento e sulla cessazione;
– delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di statuto o proposto dal Consiglio direttivo;
– fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
– destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell’Associazione.
Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9
Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno dei componenti il Consiglio decada dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva il quale rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l’Assemblea provvede alla nomina di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio direttivo:
– nomina al suo interno un Presidente e un Vice-Presidente;
– cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
– predispone bilancio o rendiconto;
– delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
– delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
– provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per via informatica almeno tre giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Il Consiglio assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo redatti in forma scritta da chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza vengono conservati agli atti.

Art. 10
Il Presidente
Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo fra i suoi membri e non può assumere l’incarico per più di due mandati consecutivi. Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo nonché l’Assemblea dei soci; egli stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Al Presidente o suo delegato è altresì attribuita la rappresentanza presso altre associazioni ANGSA anche di rango superiore delle quali può accettare mandati di presidenza, rappresentanza ovvero rivestire cariche e organi sociali.
Il Presidente può rappresentare l’Associazione presso altre associazioni, comitati, consigli, consulte, reti associative ed enti consultivi ovvero partecipativi che non siano ANGSA ma non può accettarne mandati di presidenza ovvero rappresentanza.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dal Consiglio direttivo fra i suoi membri. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e ne assume i poteri in casi eccezionali di necessità ed urgenza. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art.11
Il Collegio dei revisori
Il Collegio dei revisori oppure il Revisore dei conti unico, se l’Assemblea ritiene di istituire e nominare tale organo, ha funzioni di controllo amministrativo-finanziario ed è composto, se in forma collegiale, da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, eletti dall’Assemblea anche fra i non associati.
Il Collegio oppure il Revisore dei conti unico resta in carica per la durata del Consiglio direttivo e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Collegio dei revisori oppure il Revisore dei conti unico controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
Può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e alle Assemblee senza diritto di voto e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art.12
Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.
Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall’assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti o, in difetto di accordo, entro trenta giorni dal Presidente del Tribunale nella cui competenza è fissata la sede dell’Associazione.
La determinazione raggiunta con l’ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l’assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 13
Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
All’atto di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione sentito l’organismo di controllo preposto ai sensi della normativa vigente.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.14
Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.